Sportello di consulenza legale
Komen Italia, grazie alla collaborazione con un’èquipe di Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, offre un servizio gratuito di primo aiuto ed orientamento legale alle donne che si confrontano con il tumore del seno e che si trovano a dover fronteggiare problematiche di tipo lavorativo, previdenziale e di diritto di famiglia, e le relative ripercussioni psicologiche.
Il servizio di primo aiuto ed orientamento legale nasce per informare ed indirizzare le donne con tumore del seno nella tutela dei propri diritti, ad orientarsi fra i percorsi della burocrazia e affrontare gli innumerevoli problemi che si pongono nel reinserimento anche nel mondo del lavoro.
L’èquipe di Avvocati a disposizione Komen Italia è volontario e non percepisce alcun compenso per la prestazione oggetto del servizio.
Le informazioni presenti sul sito e quanto previsto dal servizio gratuito di primo aiuto ed orientamento legale hanno carattere meramente orientativo e sono di portata generale; non sostituiscono in alcun modo eventuali consulenze specifiche e specialistiche già in essere, né forniscono parere legale o altro tipo di consulenza professionale.
Alcune delle informazioni contenute in queste pagine fanno riferimento a normative e regolamenti vigenti a livello regionale.
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Domande frequenti
Come paziente oncologica hai diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami appropriati per la cura del tumore e delle eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Il riconoscimento di un’invalidità civile del 100% dà diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci e visite per qualsiasi patologia.
La domanda di esenzione dal pagamento del ticket deve essere presentata alla ASL territorialmente competente, allegando i seguenti documenti:
- tessera sanitaria;
- codice fiscale;
- documentazione medica, specialistica o ospedaliera attestante la malattia o il verbale rilasciato dall’ASL/INPS da cui risulti il riconoscimento di un’invalidità civile del 100%.
La Tessera di esenzione è un documento personale rilasciato dalla ASL dopo valutazione della domanda. Può recare il codice 048 (patologie neoplastiche) o C01 (invalidità civile totale). La tessera di esenzione con codice 048 dà diritto a ricevere gratuitamente le prestazioni mediche e sanitarie (presso strutture pubbliche o convenzionate) e i farmaci correlati alla cura della patologia tumorale diagnosticata. La tessera di esenzione con codice C01 dà diritto a ricevere gratuitamente le prestazioni mediche e sanitarie (presso strutture pubbliche o convenzionate) e i farmaci per qualsiasi patologia.
Lo Stato assiste i malati oncologici che si trovino in determinate condizioni economiche e di gravità della malattia attraverso il riconoscimento dell’invalidità civile a prescindere da qualunque requisito assicurativo o contributivo.
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica. I benefici sociali e/o economici connessi con il riconoscimento dello stato di invalidità dipendono dal grado di invalidità riconosciuto e dal reddito.
Per un’invalidità civile del 100%, una persona in età lavorativa (18-65 anni) ha diritto:
- alla pensione di inabilità, erogata per 13 mensilità (reddito annuo personale non superiore a 16.532,10 euro)
- all’esenzione dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie (cod. C01).
Il pagamento della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità è di competenza dell’INPS, che ha la gestione di un apposito fondo. Su indicazione del beneficiario, il pagamento può avvenire tramite ufficio postale o banca.
Se a causa della malattia è stata riconosciuta un’invalidità totale e permanente del 100%, e il malato non è autonomo nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana, è possibile richiedere anche il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Questa forma di sostegno è stata concessa nell’esigenza di incentivare l’assistenza domiciliare dell’invalido, evitandone il ricovero in ospedale e, nel contempo, sollevando lo Stato da un onere ben più gravoso di quello derivante dalla corresponsione dell’indennità”, ma al contempo anche per “sostenere il nucleo familiare onde incoraggiarlo a farsi carico [della persona malata], evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale”.
L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Se la persona che ha ricevuto la diagnosi di tumore non ha ancora un lavoro, l’accertamento della disabilità da parte della Commissione Medica della ASL è utile ai fini di una futura assunzione.
Vige, infatti, l’obbligo per le imprese e gli enti pubblici di assumere un determinato numero (proporzionale alle dimensioni dell’impresa o ente) di persone con invalidità superiore al 46% e fino al 100% iscritte nelle liste speciali del collocamento obbligatorio.
Il lavoratore del settore pubblico o privato cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap “grave” ha diritto di essere trasferito alla sede di lavoro più vicina possibile al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Analogo diritto è riconosciuto al familiare che lo assiste.
Il lavoratore disabile ha il diritto di essere assegnato a mansioni adeguate alla sua capacità lavorativa. Se le sue condizioni di salute si aggravano con conseguente riduzione o modifica della capacità di lavoro, egli/ella ha il diritto di essere assegnato a mansioni equivalenti o anche inferiori, purché compatibili con le sue condizioni, mantenendo in ogni caso il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Nel caso in cui si accerti che il lavoratore disabile non può essere assegnato a mansioni confacenti al suo stato di salute, il datore di lavoro può risolvere il rapporto di impiego.
Il lavoratore affetto da patologia oncologica può chiedere di non essere assegnato a turni di notte presentando al datore di lavoro un certificato attestante la sua inidoneità a tali mansioni. Il lavoratore già addetto a un turno notturno che diventi inidoneo a tali mansioni per il peggioramento delle sue condizioni di salute ha il diritto di chiedere, e ottenere, di essere assegnato a mansioni equivalenti in orario diurno, purché esistenti e disponibili.
Il lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile in stato di handicap grave ha diritto a non svolgere un lavoro notturno.
Il lavoratore che desideri continuare a lavorare dopo la diagnosi e durante i trattamenti può usufruire di forme di flessibilità per conciliare i tempi di cura con il lavoro come ad esempio il tempo parziale. Analogo diritto è riconosciuto, in forma attenuata, ai familiari lavoratori.
Oltre alla retribuzione o all’indennità di malattia, il lavoratore malato ha diritto a conservare il posto per un determinato periodo stabilito dalla legge, dagli usi e dal contratto collettivo o individuale, nel caso siano più favorevoli. Il lasso di tempo durante il quale vige il divieto di licenziamento è detto periodo di comporto e ha durata variabile in relazione alla qualifica e all’anzianità di servizio.
Poiché le disposizioni contenute nei CCNL non sono omogenee, è bene controllare che cosa preveda il proprio CCNL.
Ad esempio, in presenza di patologie oncologiche o particolarmente gravi, molti CCNL del settore pubblico e del settore privato prolungano il periodo di comporto, mentre altri lo prolungano del 50% solo in caso di ricovero ospedaliero o di accertata necessità di cura.
I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro spesso prevedono la possibilità di conservare il posto anche nei casi in cui l’assenza per malattia determini il superamento del periodo di comporto.
Ciò consente al lavoratore di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute e di cura.
Alcuni CCNL del pubblico impiego e, in misura minore, del settore privato prevedono per le patologie oncologiche e per quelle gravi che richiedono terapie salvavita che i giorni di ricovero ospedaliero o di trattamento in day hospital, come anche i giorni di assenza per sottoporsi alle cure siano esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti e siano retribuiti interamente.
Il malato con invalidità civile riconosciuta superiore al 74% ha diritto al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici, per ogni anno di servizio effettivamente prestato come invalido.